Facciamo chiarezza
In linea generale se il contribuente ha percepito redditi e non rientra nelle ipotesi di esonero previste dalla normativa di riferimento deve fare il 730.
Non tutti i contribuenti devono presentare la dichiarazione dei redditi: ci sono cittadini che, sulla base di specifici parametri, sono esonerati dall’obbligo di fare il 730.
Sono tenuti a presentare il 730:
- pensionati o lavoratori dipendenti: rientrano in questa categoria anche quei cittadini italiani che lavorano all’estero ed il cui reddito viene definito in base alla retribuzione definita annualmente con apposito decreto ministeriale;
- cittadini che percepiscono durante l’anno
indennità che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente, come indennità di mobilità o salariali;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi, cooperative agricole e di trasformazione di prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti
della Chiesa Cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e tutti coloro che detengono altre cariche pubbliche (consiglieri regionali, provinciali, ecc);
- coloro che svolgono
lavori socialmente utili;
- lavoratori che sono stati assunti con un contratto di
lavoro a tempo determinato per un periodo
inferiore all’anno;
- cittadini che lavorano in ambito scolastico e sono stati assunti con contratto a tempo determinato;
- lavoratori che possiedono soltanto
redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
- produttori agricoli
che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, IRAP e IVA.
Altri tipologie di reddito idonee al 730
- redditi che derivano da
terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo che non richiedono partita IVA, ovvero: prestazioni di
lavoro autonomo
che non vengono esercitate in modo abituale;
- redditi diversi, ad esempio quei redditi che derivano da
terreni e fabbricati
che si trovano in
territorio estero;
- redditi a tassazione separata elencati nel quadro D.
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